Attualità

Lo Stato può guadagnare 3 miliardi riconoscendo il valore aziendale ai balneari

Una proposta alternativa sul discusso tema degli indennizzi ai concessionari uscenti, che il decreto Infrazioni non disciplina in modo adeguato

La relazione illustrativa al decreto 131/2024, noto come “salva Infrazioni”, al comma 9 precisa che «fermo l’obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario c.d. uscente l’intero importo dell’indennizzo come sopra determinato […] il medesimo concessionario subentrante è tenuto, per contro, a corrispondere all’entrata dello Stato (e non già all’ente concedente) l’eventuale maggior importo offerto in sede dell’affidamento della concessione. […] (al fine) di evitare indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti». Quindi: la perizia fissa un indennizzo, pari al valore degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni e non ancora ammortizzati, ma i partecipanti alla procedura di affidamento potrebbero offrire una cifra più alta e l’eventuale maggiore importo dovrà essere versato nelle casse dello Stato. Si materializza il “chi offre di più” che, in questi anni, era stato escluso nelle dichiarazioni dei diversi esponenti politici perché avrebbe, di fatto, estromesso i piccoli imprenditori. Gli stessi che, di generazione in generazione, hanno creato quelle realtà imprenditoriali il cui vero valore il governo non riconosce. Tanto da affermare di voler «evitare le indebite sovracompensazioni a favore dei concessionari uscenti».

Definire “indebita sovracompensazione” l’eventuale «maggior valore dell’indennizzo» è come espropriare un’azienda che passerà, chiavi in mano, da un privata a un altro privato, il quale potrà goderne tutte le potenzialità imprenditoriali al 100%. Come per esempio utilizzare quei beni acquisiti da più di cinque anni, anche totalmente ammortizzati ma ancora utili ed efficienti, per non parlare della componente essenziale di ogni azienda, ovvero il valore di avviamento.

Ora, se questo meccanismo è stato studiato per far entrare maggiori risorse nelle casse dello Stato, si potrebbe percorrere un’altra strada che, oltre a raggiungere questo obiettivo, al contempo riconosca agli attuali concessionari il giusto valore delle loro aziende. In che modo? Recuperando i principi e i criteri previsti dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi, la n. 118 del 2022 che, ricordo, per la prima volta ha inserito nel nostro ordinamento l’indennizzo e all’articolo 4, comma 2, lettera c) prevede di riconoscere «in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

Il legislatore, nel riconoscere il valore aziendale d’impresa in favore del concessionario attuale, potrebbe al contempo prevedere un’entrata a favore dello Stato da attuare con il versamento di un tributo o contributo di solidarietà, che consenta di rideterminarne il valore fiscale. Questa possibilità è consentita, e prorogata da diversi anni, per le quote societarie e i terreni con l’aliquota al 16%. Così facendo si potrebbe generare un gettito interessante per lo Stato. Calcolato approssimativamente: al 16%, su 30.000 aziende del settore per un valore aziendale d’impresa medio di:

  • 500.000 € x 16% x 30.000 = entrata per lo Stato di 2.400.000.000 €
  • 800.000 € x 16% x 30.000 = entrata per lo Stato di 3.840.000.000 €

Sicuramente il valore di mercato delle attività esistenti sul demanio è diverso da zona a zona, ma la prima delle due ipotesi è sicuramente sottostimata.

Questa proposta di rideterminazione del valore aziendale potrebbe essere inserita nella legge di bilancio, ma è necessario intervenire ora, in sede di conversione, sul decreto Infrazioni modificando l’articolo 1, lettera b), comma 9 sulla determinazione dell’indennizzo. A tal proposito, sono già stati presentati e segnalati diversi emendamenti. In questo modo il concessionario attuale, pagando il contributo di solidarietà, se sarà riconfermato nella titolarità della concessione, avrà il valore fiscale della sua azienda adeguato a quello di mercato; mentre in caso di subentro di un nuovo concessionario, si vedrà riconosciuto il valore di mercato dell’impresa da lui creata, in modo da avere la liquidità necessaria a reinvestire altrove, contribuendo così a un circolo economico virtuoso. Questo avrà le seguenti ulteriori e positive conseguenze sul sistema economico nazionale:

  • Il primo effetto positivo sarà la rivalutazione di tutte le attività esistenti sul demanio marittimo. Valutazione che rimarrà tale anche con l’eventuale riconferma dell’attuale imprenditore nella titolarità della concessione. Ciò dovrebbe comportare da subito la ripresa degli investimenti, perché gli attuali concessionari potranno confidare comunque nel recupero degli stessi.
  • Il secondo effetto positivo è la possibilità di selezionare la platea dei partecipanti nelle procedure a evidenza pubblica. Chi si proporrà nella conduzione aziendale, dovrà sicuramente avere una mentalità imprenditoriale e le disponibilità finanziarie adeguate all’investimento.

Ci sono poi alcune ulteriori considerazioni che rafforzano le ragioni di determinare l’indennizzo con il valore aziendale d’impresa. Dal punto di vista fiscale, gli stabilimenti balneari sono accatastati come D/8 e nelle cessioni vengono valutati dall’Agenzia delle entrate in base ai valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare, secondo i valori medi di mercato. Quindi, secondo quanto prevede il decreto Infrazioni, potremmo avere un valore d’indennizzo modesto e ben lontano da quanto determinato fiscalmente in base al valore delle quotazioni immobiliari calcolato sui prezzi di mercato.

Ma il valore di mercato torna protagonista anche dal punto di vista contabile. Mi riferisco al principio contabile 16, emanato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), che disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali. Per i trasferimenti di immobilizzazioni a titolo gratuito, l’Oic prevede l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione.

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Umberto Buratti

Deputato dal 2018 al 2022 nelle file del Partito democratico, in precedenza sindaco di Forte dei Marmi per due mandati (2007-2017) e oggi consigliere comunale. Ha ricoperto per diversi anni il ruolo di presidente dell’Unione Proprietari Bagni di Forte dei Marmi, nonché di presidente regionale e vicepresidente nazionale del sindacato Fiba-Confesercenti. È commercialista libero professionista dal 1989.
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