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Spiagge a gara, Confindustria: “Diritto di prelazione per hotel con concessione balneare”

La richiesta dell'associazione al Senato che sta esaminando la riforma del demanio marittimo

Confindustria Alberghi chiede un trattamento speciale per le strutture ricettive titolari di una spiaggia nell’ambito della riforma delle concessioni balneari. In una lettera inviata ai senatori che stanno esaminando il disegno di legge sulla concorrenza, contenente anche un provvedimento per riassegnare le concessioni demaniali marittime tramite gare pubbliche entro il 2023, Confindustria Alberghi ha sottolineato le criticità delle norme proposte dal consiglio dei ministri, avanzando alcune proposte emandative.

accessori spiaggia

«La proposta del governo relativa al riordino e alla semplificazione della disciplina delle concessioni marittime, lacuali e fluviali è costruita nell’ottica della gestione della concessione da parte dello stabilimento balneare, non identificando la specificità delle concessioni infungibili, cioè asservite ad altra attività di impresa che richiede quella e non una qualsiasi altra concessione per potersi esercitare», afferma la lettera di Confindustria Alberghi, sostenendo che per le imprese balneari «la concessione demaniale è un bene infungibile, in quanto asservita all’attività d’impresa», mentre «la rilevanza per l’operatore alberghiero è specifica per l’area considerata che ha una connessione funzionale all’attività alberghiera». Per questo, motiva Confindustria Alberghi, «il danno collegato alla perdita della specifica concessione non potrebbe essere in alcun modo compensato dall’assegnazione di una nuova concessione in una posizione diversa, e in molti casi la perdita della specifica concessione condannerebbe l’azienda alla chiusura».

«Fermo restando che la condizione ideale sarebbe quella di riconoscere, ove possibile, un diritto di prelazione a favore di soggetti esercenti attività di impresa in strutture turistico-ricettive su aree private o demaniali prospicienti quella oggetto di concessione e per la quale tali soggetti risultino concessionari uscenti – prosegue la lettera – laddove ciò non sia possibile, abbiamo elaborato alcune proposte emendative volte a valorizzare le specificità di tali imprese».

In sintesi, queste sono le proposte avanzate da Confindustria Alberghi:

  1. «Nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’affidamento delle concessioni avverrà sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza».
  2. «Nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all’esercizio dell’attività, in sede di affidamento della concessione verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale».
  3. «Invece della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, va considerata la professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all’esercizio dell’attività».
  4. «Oltre a favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, occorre sottolineare la necessità di assicurare l’integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture turistico-ricettive».
  5. «Oltre alle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile, vanno salvaguardate le imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all’esercizio dell’attività».
  6. «Alla remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione vanno aggiunti quelli realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa».
  7. «Definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati sia in area demaniale sia nelle aree private di strutture turistico ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa, della perdita dell’avviamento e del valore delle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale».

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